746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 33 Organi di ritegno

1 Gli impianti di trasporto in condotta devono essere dotati di organi di ritegno che consentono di separare singoli tratti della condotta o impianti accessori nel più breve tempo possibile.

2 Gli organi di ritegno devono essere installati nei seguenti casi e posizionati come descritto di seguito:

a.
in tutte le condotte:
1.
valvole di sezionamento, a intervalli di al massimo 20 chilometri, secondo il volume e le condizioni locali,
2.
all’inizio di condotte ramificate se la loro lunghezza supera i 100 metri e, di norma, nella condotta principale immediatamente prima e dopo le diramazioni,
3.
negli allacciamenti di impianti accessori, che servono ad aumentare o a ridurre la pressione e a misurare il flusso, a una distanza compresa tra 10 e 100 metri prima e dopo l’impianto accessorio;
b.
negli oleodotti: organi di ritegno supplementari, secondo la topografia, a protezione delle falde freatiche utilizzabili.

3 Gli organi di ritegno devono essere configurati in modo che possa essere verificata la loro tenuta interna.

4 I propulsori degli organi di ritegno devono essere facilmente accessibili in qualsiasi momento e azionabili in modo semplice. Gli organi di ritegno importanti per la sicurezza devono inoltre essere dotati di propulsione a motore.

5 Le valvole di sezionamento, necessarie dato il volume o la lunghezza della condotta, devono essere munite di un propulsore con comando a distanza.

Art. 33 Absperrorgane

1 Rohrleitungsanlagen müssen mit Absperrorganen ausgerüstet sein, welche die Abtrennung einzelner Leitungsabschnitte oder Nebenanlagen in kürzester Frist ermöglichen.

2 Absperrorgane sind in folgenden Fällen vorzusehen und wie folgt zu platzieren:

a.
in allen Leitungen:
1.
Streckenschieber in Abständen von höchstens 20 km in Abhängigkeit des Volumens und der örtlichen Verhältnisse,
2.
am Anfang von abzweigenden Leitungen, sofern diese länger als 100 m sind, und in der Regel in der Hauptleitung unmittelbar vor und nach den Abzweigungen,
3.
in Anschlüssen von Nebenanlagen, die der Erhöhung oder der Reduzierung des Druckes und der Messung des Durchflusses dienen, in einer Entfernung von 10 bis 100 m vor und nach der Nebenanlage;
b.
in Ölleitungen: zusätzliche Absperrorgane zum Schutz von nutzbaren Grundwasservorkommen entsprechend der Topografie.

3 Absperrorgane sind so zu konfigurieren, dass deren interne Dichtheit geprüft werden kann.

4 Die Antriebe der Absperrorgane müssen jederzeit leicht zugänglich sein und einfach betätigt werden können. Die für die Sicherheit wichtigen Absperrorgane müssen zusätzlich mit einem Motorantrieb ausgerüstet sein.

5 Streckenschieber, die aufgrund des Leitungsvolumens oder der Leitungslänge notwendig sind, müssen mit einem ferngesteuerten Antrieb versehen sein.

 

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