746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 31 Bacini di ritenuta per gli impianti accessori

1 Gli impianti accessori che contengono liquidi pericolosi per l’acqua devono essere collocati in bacini di ritenuta correttamente dimensionati, a tenuta stagna e stabili.

2 I bacini a cielo aperto devono essere provvisti di un dispositivo non automatizzato di evacuazione dell’acqua di tracimazione.

Art. 31 Rückhaltebecken bei Nebenanlagen

1 Nebenanlagen, die wassergefährdende Flüssigkeiten enthalten, sind in richtig dimensionierten, dichten und standfesten, Rückhaltebecken aufzustellen.

2 Nicht überdachte Becken sind mit einer nicht automatisch arbeitenden Entwässerungseinrichtung über den Rand der Becken zu versehen.

 

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