746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 24 Protezione contro le sollecitazioni meccaniche

1 L’impianto di trasporto in condotta deve essere protetto in particolare e per quanto possibile contro gli effetti sfavorevoli dovuti a pericoli naturali gravitazionali (art. 8 cpv. 1), terremoti e vibrazioni.

2 Nelle zone soggette a pericoli naturali gravitazionali è necessario adottare a tal fine misure di protezione di tipo edilizio o relative all’esercizio.

3 Gli impianti accessori e le condotte posate in superficie devono inoltre essere protetti da danneggiamenti, provocati in particolare dall’impatto di veicoli o dalla caduta di alberi.

4 Le condotte che incrociano vie e strade devono essere protette adottando speciali misure, quali la posa di una piastra protettiva o di una guaina di protezione o l’abbassamento del tracciato.

Art. 24 Schutz vor mechanischer Einwirkung

1 Die Rohrleitungsanlage ist insbesondere und soweit möglich gegen die nachteiligen Auswirkungen durch gravitative Naturgefahren (Art. 8 Abs. 1), Erdbeben und Vibrationen zu schützen.

2 In Gebieten mit gravitativen Naturgefahren sind dazu bauliche oder betriebliche Schutzmassnahmen zu treffen.

3 Nebenanlagen und oberirdisch verlegte Rohrleitungen sind zusätzlich gegen Beschädigungen insbesondere durch aufprallende Fahrzeuge oder umstürzende Bäume zu schützen.

4 Bei Kreuzungen von Rohrleitungen mit Wegen und Strassen ist die Rohrleitung durch spezielle Massnahmen wie eine Schutzplatte, ein Mantelrohr oder Tieferlegung zu schützen.

 

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