746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 22 Impianto di protezione catodica contro la corrosione

1 La condotta deve essere realizzata in tutta la sua estensione in modo tale da costituire un conduttore elettrico ininterrotto, sempre che a ciò non si oppongano motivi di forza maggiore. Deve essere separata dalle parti dell’impianto interrate ad essa collegate mediante pezzi isolanti.

2 Nella scelta dell’ubicazione degli anodi devono essere rispettate le distanze di sicurezza rispetto ai sistemi di messa a terra degli impianti a corrente forte. L’ubicazione degli anodi deve essere scelta in modo da non influire in modo inammissibile su altre condotte interrate.

3 Gli impianti dotati di protezione catodica contro la corrosione devono essere equipaggiati con una protezione da contatto.

Art. 22 Kathodische Korrosionsschutzanlage

1 Die Rohrleitung ist, sofern keine zwingenden Gründe entgegenstehen, auf ihrer ganzen Ausdehnung als elektrisch ununterbrochener Leiter auszuführen. Sie ist durch Isolierstücke von geerdeten Anlageteilen, die an die Leitung anschliessen, zu trennen.

2 Bei der Wahl des Standortes von Anodenanlagen sind die Sicherheitsabstände zu Erdungseinrichtungen von Starkstromanlagen einzuhalten. Die Anodenstandorte sind so zu wählen, dass andere erdverlegte Leitungen nicht unzulässig beeinflusst werden

3 Anlagen unter kathodischem Korrosionsschutz sind mit einem Berührungsschutz zu versehen.

 

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