746.12 Ordinanza del 4 giugno 2021 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta, OSITC)

746.12 Verordnung vom 4. Juni 2021 über Sicherheitsvorschriften für Rohrleitungsanlagen (Rohrleitungssicherheitsverordnung, RLSV)

Art. 17 Impianti ad alta tensione

1 Gli impianti ad alta tensione non possono essere situati all’interno del perimetro di protezione di un impianto accessorio.

2 Per gli impianti di trasporto in condotta situati nel raggio di 30 metri da un impianto ad alta tensione occorre fornire la prova che un’eventuale dispersione a terra non influenzerebbe in maniera inammissibile l’impianto di trasporto in condotta. Le tensioni indotte devono essere ridotte ai valori prescritti nell’ordinanza del 30 marzo 19944 sulla corrente forte.

Art. 17 Hochspannungsanlagen

1 Hochspannungsanlagen dürfen nicht innerhalb des Schutzbereichs einer Nebenanlage liegen.

2 Für Rohrleitungsanlagen im Umfeld von 30 m einer Hochspannungsanlage ist ein Nachweis einzureichen, dass im Fall eines Erdschlusses keine unzulässige Beeinflussung der Rohrleitungsanlage erfolgt. Induzierte Spannungen sind auf die in der Starkstromverordnung vom 30. März 19944 vorgegebenen Werte zu reduzieren.

 

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