745.2 Legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI)

745.2 Bundesgesetz vom 18. Juni 2010 über die Sicherheitsorgane der Transportunternehmen im öffentlichen Verkehr (BGST)

Art. 9 Disobbedienza

1 Chi contravviene agli ordini del personale incaricato di garantire la sicurezza e riconoscibile come tale è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

2 Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni.

Art. 9 Ungehorsam

1 Wer Anordnungen einer erkennbar mit Sicherheitsaufgaben betrauten Person zuwiderhandelt, wird mit Busse bis 10 000 Franken bestraft.

2 Die Verfolgung und Beurteilung solcher Verstösse ist Sache der Kantone.

 

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