1 Gli organi di sicurezza:
2 Per quanto il suo piano di servizio lo permetta, la polizia dei trasporti assiste in seconda priorità i servizi competenti che ne fanno richiesta nel perseguimento di altre infrazioni alle disposizioni penali federali.
3 Le imprese di trasporto che dispongono di una polizia dei trasporti possono assumere compiti di polizia aerea su mandato dell’Ufficio federale di polizia. In tal caso l’impiego del personale è disciplinato dalle prescrizioni in materia di diritto aeronautico. La responsabilità è disciplinata dagli articoli 1–18 della legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità.8
8 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401).
1 Die Sicherheitsorgane:
2 Die Transportpolizei unterstützt überdies in zweiter Priorität die zuständigen Stellen auf deren Ersuchen bei der Verfolgung von weiteren Verstössen gegen Strafbestimmungen des Bundes, soweit ihre Einsatzplanung dies zulässt.
3 Die Transportunternehmen mit einer Transportpolizei können im Auftrag des Bundesamtes für Polizei luftpolizeiliche Aufgaben übernehmen. In diesem Fall richtet sich der Einsatz des Personals nach den luftfahrtrechtlichen Vorschriften. Die Haftung richtet sich nach den Artikeln 1–18 des Verantwortlichkeitsgesetzes vom 14. März 19586.7
7 Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 5607; BBl 2016 7133).
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