745.16 Ordinanza dell' 11 novembre 2009 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV)

745.16 Verordnung vom 11. November 2009 über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs (ARPV)

Art. 4 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a.
traffico regionale viaggiatori: il traffico viaggiatori all’interno di una regione, compreso il collegamento di base tra località, nonché il traffico viaggiatori con le regioni vicine, anche estere;
b.
linea: tutte le corse con uno stesso punto iniziale e finale, comprese le corse supplementari nonché le corse al mattino e alla sera su singoli tratti; per punto iniziale e finale si intendono anche i nodi e i punti dove la funzione di collegamento cambia; le linee sulla stessa tratta, ma con funzioni di collegamento diverse, sono considerate ognuna una linea.

Art. 4 Begriffe

In dieser Verordnung gelten als:

a.
regionaler Personenverkehr: der Personenverkehr innerhalb einer Region, einschliesslich der Groberschliessung von Ortschaften, sowie der Personenverkehr mit benachbarten, auch ausländischen Regionen;
b.
Linie: alle durchgehenden Fahrten von Kursen mit gleichem Anfangs- und Endpunkt, einschliesslich Verstärkungs-, Früh- und Spätkursen auf Teillinien; als Anfangs- und Endpunkt gelten auch Knotenpunkte und Punkte, an denen die Erschliessungsfunktion ändert; Linien auf derselben Strecke, aber mit unterschiedlichen Erschliessungsfunktionen gelten als verschiedene Linien.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.