745.16 Ordinanza dell' 11 novembre 2009 sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV)

745.16 Verordnung vom 11. November 2009 über die Abgeltung des regionalen Personenverkehrs (ARPV)

Art. 29b Calcolo delle partecipazioni cantonali

1 Considerate le condizioni strutturali di cui all’articolo 30 capoverso 2 LTV, le partecipazioni cantonali sono calcolate secondo la formula indicata all’allegato 1 della presente ordinanza.

2 Sono ricalcolate almeno ogni quattro anni. Figurano nell’allegato 2.

Art. 29b Berechnung der Kantonsbeteiligungen

1 Die Kantonsbeteiligungen werden unter Berücksichtigung der strukturellen Voraussetzungen nach Artikel 30 Absatz 2 PBG mit der Formel nach Anhang 1 berechnet.

2 Sie werden mindestens alle vier Jahre neu berechnet. Sie sind in Anhang 2 aufgeführt.

 

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