1 Il Cantone e l’UFT elaborano congiuntamente la convenzione in materia di aggiudicazione.
2 L’UFT, i Cantoni partecipanti e l’impresa aggiudicataria concludono la convenzione per il periodo definito nella decisione di aggiudicazione.
3 La convenzione stabilisce l’importo delle indennità per i primi due periodi d’orario e ne disciplina l’adeguamento per quelli successivi.
4 In caso di cambiamento sostanziale delle condizioni, le parti possono adeguare di comune accordo la convenzione.
1 Der Kanton und das BAV erstellen die Vergabevereinbarung gemeinsam.
2 Das BAV, die beteiligten Kantone und das Unternehmen schliessen die Vereinbarung für die im Vergabeentscheid festgelegte Dauer ab.
3 In der Vereinbarung werden die Abgeltungsbeträge für die ersten zwei Fahrplanperioden festgelegt sowie die Anpassung der Folgejahre geregelt.
4 Bei wesentlichen Änderungen der Verhältnisse können die Parteien die Vereinbarung im gegenseitigen Einvernehmen anpassen.
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