745.11 Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV)

745.11 Verordnung vom 4. November 2009 über die Personenbeförderung (VPB)

Art. 53

1 Le corse possono essere effettuate soltanto con i veicoli immatricolati a nome delle imprese figuranti nell’autorizzazione. Nel caso di una situazione eccezionale, non prevedibile e temporanea, ad eccezione di carenze di capacità, possono essere impiegati veicoli di altre imprese.

2 I veicoli impiegati devono essere immatricolati nel luogo ove ha sede il titolare dell’autorizzazione.

Art. 53 Fahrzeuge

1 Die Fahrten dürfen nur mit Fahrzeugen durchgeführt werden, die auf in der Bewilligung genannte Unternehmen zugelassen sind. In einer vorübergehenden, aussergewöhnlichen und unvorhersehbaren Situation, ausgenommen bei Kapazitätsengpässen, dürfen Fahrzeuge von anderen Unternehmen eingesetzt werden.

2 Die eingesetzten Fahrzeuge sind am Sitz der Bewilligungsinhaberin zu immatrikulieren.

 

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