745.11 Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori (OTV)

745.11 Verordnung vom 4. November 2009 über die Personenbeförderung (VPB)

Art. 11 Trasferimenti dagli aeroporti

(art. 9 cpv. 2 LTV)

Nell’esaminare la domanda per un’offerta di trasferimenti da un aeroporto si suppone che non nascano situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell’economia pubblica per l’offerta esistente di altre imprese di trasporto pubblico.

6 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

Art. 11 Flughafentransfers

(Art. 9 Abs. 2 PBG)

Bei der Prüfung des Gesuchs für ein Angebot von Flughafentransfers wird vermutet, dass für das bestehende Angebot anderer öffentlicher Transportunternehmen keine volkswirtschaftlich nachteiligen Wettbewerbsverhältnisse entstehen.

6 Fassung gemäss Ziff. I 8 der OBI-Verordnung vom 13. Mai 2020, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1915).

 

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