744.211 Ordinanza d'esecuzione del 6 luglio 1951 della legge federale sulle imprese filoviarie (Ordinanza sulle filovie)

744.211 Vollziehungsverordnung vom 6. Juli 1951 zum Bundesgesetz über die Trolleybusunternehmungen (Trolleybus-Verordnung)

Art. 22

I regolamenti d’esercizio e le disposizioni d’applicazione corrispondenti delle imprese filoviarie, come pure le loro modificazioni o gli ulteriori complementi devono essere sottoposti allo stato di progetto all’Ufficio federale per approvazione. Lo stesso dicasi delle istruzioni concernenti il servizio e la manutenzione degli impianti elettrici.

Art. 22

Betriebsreglemente der Trolleybusunternehmungen und dazu erlassene Ausführungsbestimmungen sowie deren Änderungen und Ergänzungen sind im Entwurf dem Bundesamt zur Genehmigung einzureichen. Das gleiche gilt für die Vorschriften über Bedienung und Unterhalt elektrischer Anlagen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.