744.21 Legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie (Legge sulle imprese filoviarie, LIF)

744.21 Bundesgesetz vom 29. März 1950 über die Trolleybusunternehmen (Trolleybus-Gesetz, TrG)

Art. 19

1 La presente legge è parimente applicabile alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni concernenti la concessione saranno, nel termine di tre anni, adeguate nel modo richiesto alle nuove prescrizioni legali.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a quando una legge li disciplinerà, i provvedimenti riconosciuti necessari in conseguenza di novità tecniche nel campo dei trasporti per filobus.

Art. 19

 

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