744.21 Legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie (Legge sulle imprese filoviarie, LIF)

744.21 Bundesgesetz vom 29. März 1950 über die Trolleybusunternehmen (Trolleybus-Gesetz, TrG)

Art. 12

L’equipaggiamento tecnico dei veicoli e la circolazione sulla via pubblica sono disciplinati dalle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. Sono riservate le deroghe previste dalla presente legge.

Art. 12

Für die technische Ausrüstung der Fahrzeuge und den Verkehr auf der Strasse gelten die Vorschriften der Bundesgesetzgebung über den Motorfahrzeugverkehr. Vorbehalten bleiben die in diesem Gesetz genannten Ausnahmen.

 

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