744.103 Ordinanza del 2 settembre 2015 concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)

744.103 Verordnung vom 2. September 2015 über die Zulassung als Strassentransportunternehmen im Personen- und Güterverkehr (STUV)

Art. 16

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, non reca con sé i documenti seguenti:

a.
l’attestato di conducente;
b.
una copia certificata conforme dell’autorizzazione di accesso.

Art. 16

Mit Busse wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig die folgenden Dokumente nicht mit sich führt:

a.
die Fahrerbescheinigung;
b.
eine beglaubigte Kopie der Zulassungsbewilligung.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.