744.103 Ordinanza del 2 settembre 2015 concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)

744.103 Verordnung vom 2. September 2015 über die Zulassung als Strassentransportunternehmen im Personen- und Güterverkehr (STUV)

Art. 13 Accesso mediante procedura di richiamo

1 L’UFT può rendere i dati accessibili alle autorità estere competenti per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada mediante procedura di richiamo secondo l’articolo 9a capoverso 3 LPTS, se le autorità stesse hanno comunicato all’UFT il punto di contatto designato a questo scopo.

2 Hanno accesso mediante procedura di richiamo i punti di contatto designati dagli Stati membri dell’UE e dagli Stati dello SEE secondo l’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/20097.

7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6 cpv. 2.

Art. 13 Zugang im Abrufverfahren

1 Das BAV kann die Daten nach Artikel 9a Absatz 3 STUG den für die Zulassung von Strassentransportunternehmen zuständigen ausländischen Behörden im Abrufverfahren zugänglich machen, wenn diese Behörden dem BAV mitgeteilt haben, wer als Kontaktstelle benannt wurde.

2 Zugang im Abrufverfahren haben die nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1071/20097 von den EU-Mitgliedstaaten und EWR-Staaten benannten Kontaktstellen.

7 Siehe Fussnote zu Art. 6 Abs. 2.

 

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