743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT)

743.011 Verordnung vom 21. Dezember 2006 über Seilbahnen zur Personenbeförderung (Seilbahnverordnung, SebV)

Art. 7 Collegamento di nuove zone

1 È possibile collegare attraverso impianti a fune nuove zone di alta montagna e ghiacciai solo se questi si trovano nel comprensorio di più grandi località turistiche e solo se sono particolarmente adatti a questo scopo.

2 È possibile collegare nuove zone attraverso impianti a fune solo se ciò comporta un’importante valorizzazione del territorio.

3 È vietato collegare attraverso impianti a fune paesaggi di particolare pregio.

Art. 7 Erschliessung neuer Gebiete

1 Hochgebirge und Gletscher dürfen nur erschlossen werden, wenn sie sich im Bereich grösserer Tourismusorte befinden und überdurchschnittlich geeignet sind.

2 Neue Gebiete dürfen nur erschlossen werden, wenn sie überdurchschnittliche Standortvorteile aufweisen.

3 Besonders wertvolle Landschaften sollen nicht erschlossen werden.

 

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