743.011 Ordinanza del 21 dicembre 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT)

743.011 Verordnung vom 21. Dezember 2006 über Seilbahnen zur Personenbeförderung (Seilbahnverordnung, SebV)

Art. 44 Organizzazione di recupero in linea

1 L’impresa di trasporto a fune è tenuta a dimostrare che il recupero in linea è realizzabile in qualsiasi momento, in tutti i regimi d’esercizio ammissibili, rapidamente e in modo sicuro.

2 A tale scopo effettua apposite esercitazioni almeno una volta all’anno nella misura necessaria.91

91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3167).

Art. 44 Bergungsorganisation

1 Das Seilbahnunternehmen muss nachweisen, dass die Bergung unter allen zulässigen Betriebszuständen jederzeit sicher und rechtzeitig erfolgen kann.

2 Es hat hierzu mindestens jährlich Übungen im erforderlichen Umfang durchzuführen.87

87 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 2. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Okt. 2015 (AS 2015 3167).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.