743.01 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Legge sugli impianti a fune, LIFT)

743.01 Bundesgesetz vom 23. Juni 2006 über Seilbahnen zur Personenbeförderung (Seilbahngesetz, SebG)

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

2 Essa regola anche la messa in commercio e la messa in servizio di componenti di sicurezza e sottosistemi per impianti a fune.

3 La presente legge è intesa a far sì che gli impianti a fune siano costruiti e gestiti in maniera sicura per l’essere umano, nonché compatibile con le esigenze ambientali, conforme alla pianificazione del territorio e concorrenziale.

Art. 1 Gegenstand und Zweck

1 Dieses Gesetz regelt den Bau und den Betrieb von Seilbahnen, die der Personenbeförderung dienen.

2 Es regelt auch das Inverkehrbringen und die Inbetriebnahme von Sicherheitsbauteilen und Teilsystemen für Seilbahnen.

3 Mit diesem Gesetz soll erreicht werden, dass Seilbahnen für Menschen sicher sowie umweltverträglich, raumplanungskonform und wettbewerbsfähig gebaut und betrieben werden.

 

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