742.211.1 Regolamento dell'11 gennaio 1918 concernente il registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione

742.211.1 Verordnung vom 11. Januar 1918 über das Pfandbuch betreffend Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmen

Art. 21

Come organo obbligatorio di pubblicazione è designato il «Foglio federale». In casi particolari, le inserzioni possono essere fatte anche in altri fogli.

Art. 21

Als obligatorisches Publikationsmittel wird das Bundesblatt bezeichnet. In besondern Fällen können auch noch andere Blätter zu Insertionen benutzt werden.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.