742.211.1 Regolamento dell'11 gennaio 1918 concernente il registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione

742.211.1 Verordnung vom 11. Januar 1918 über das Pfandbuch betreffend Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmen

Art. 17

Tutti i titoli riscattati dalle imprese di strade ferrate o di navigazione devono essere spediti al conservatore del registro. Questi, dopo avervi apposto il bollo d’annullazione, li rimanda all’amministrazione. I titoli rimborsati dopo l’iscrizione nel registro, sono considerati ancora valevoli fino a tanto che non si sia proceduto a quest’operazione.

Art. 17

Alle hinfort von den Eisenbahn- oder Schifffahrtsunternehmen eingelösten Titel sind dem Pfandbuchführer einzusenden. Nachdem sie derselbe als annulliert abgestempelt hat, gelangen sie an die Verwaltung zurück. Titel, welche nach Aufnahme ins Pfandbuch zur Rückzahlung gelangen, werden, solange diese Operation mit ihnen nicht vorgenommen ist, als noch in Kraft bestehend betrachtet.

 

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