742.211 Legge federale del 25 settembre 1917 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

742.211 Bundesgesetz vom 25. September 1917 über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmungen

Art. 80

L’articolo 56 della presente legge è applicabile anche alla proroga straordinaria.

Art. 80

Artikel 56 findet auch auf die ausserordentliche Stundung Anwendung.

 

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