742.147.2 Ordinanza del 4 novembre 2009 sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici (Ordinanza sulla videosorveglianza TP, OVsor-TP)

742.147.2 Verordnung vom 4. November 2009 über die Videoüberwachung im öffentlichen Verkehr (Videoüberwachungsverordnung ÖV, VüV-ÖV)

Art. 6 Protezione e sicurezza dei dati

1 Le imprese prendono le misure necessarie per impedire l’accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d’accesso ai dati.

2 Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25bis.

Art. 6 Datenschutz und Datensicherheit

1 Die Unternehmen sorgen dafür, dass die Personendaten vor dem Zugriff unbefugter Personen geschützt sind. Sie regeln die Zugangsberechtigung.

2 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 19924 über den Datenschutz, insbesondere die Artikel 16–25bis.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.