742.141.2 Ordinanza del 4 novembre 2009 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)

742.141.2 Verordnung vom 4. November 2009 über die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Eisenbahnbereich (STEBV)

Art. 28 Procedura

1 Il servizio competente deve confermare per scritto il ritiro dei documenti di abilitazione e il divieto di proseguire la corsa indicando gli effetti giuridici del provvedimento.

2 Entro cinque giorni dal ritiro, le licenze di aspirante conducente e le licenze devono essere inviate all’UFT e i certificati all’impresa ferroviaria. Deve essere allegato il verbale o il rapporto.

3 Se i motivi che hanno originato il ritiro dei documenti di abilitazione oppure il divieto di proseguire la corsa cessano di esistere, i documenti ritirati devono essere restituiti e il divieto di prestare servizio revocato.

Art. 28 Verfahren

1 Die Abnahme der Zulassungsdokumente und die Verhinderung der Weiterfahrt sind schriftlich zu bestätigen unter Hinweis auf die gesetzliche Wirkung dieser Massnahmen.

2 Innert fünf Tagen nach der Abnahme sind die Lernfahrausweise und Führerausweise dem BAV, die Bescheinigung dem Eisenbahnunternehmen zu übermitteln. Das Protokoll oder der Rapport ist beizufügen.

3 Entfallen die Gründe, die zur Abnahme der Zulassungsdokumente oder zur Verhinderung der Dienstausübung geführt haben, so sind die abgenommenen Dokumente zurückzugeben und die Verhinderung der Dienstausübung aufzuheben.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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