742.122 Ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF)

742.122 Eisenbahn-Netzzugangsverordnung vom 25. November 1998 (NZV)

Art. 16 Diritto complementare

Se la convenzione non prevede altrimenti, valgono le seguenti disposizioni:

a.
la convenzione è trasferita senza altre formalità a un eventuale successore di diritto;
b.
le deroghe temporali e territoriali alla traccia definita sono ammesse soltanto in caso di forza maggiore.

Art. 16 Ergänzendes Recht

Sieht die Vereinbarung nichts anderes vor, gelten folgende Bestimmungen:

a.
Die Vereinbarung geht ohne weiteres auf einen allfälligen Rechtsnachfolger über.
b.
Zeitliche und örtliche Abweichungen von der definierten Trasse sind nur im Falle höherer Gewalt zulässig.
 

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