742.120 Ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF)

742.120 Verordnung vom 14. Oktober 2015 über die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Bahninfrastruktur (KPFV)

Art. 41 Procedura

1 Al più tardi un anno dopo il danno subito, i gestori dell’infrastruttura presentano all’UFT la domanda corredata dei necessari documenti giustificativi.

2 L’UFT stabilisce l’ammontare dell’aiuto finanziario in base alla documentazione inoltrata e la data di versamento in funzione dei crediti disponibili.

3 Vigila affinché i contributi federali siano impiegati secondo le disposizioni ed esamina e approva i conteggi. Può concedere anticipi in caso d’urgenza.

Art. 40 Anrechnung anderer Leistungen

Die Beiträge, die der Bund aufgrund anderer Erlasse leistet, und die Leistungen öffentlicher und privater Versicherungen werden bei der Bemessung der Finanzhilfe berücksichtigt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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