742.120 Ordinanza del 14 ottobre 2015 sulle concessioni, sulla pianificazione e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCPF)

742.120 Verordnung vom 14. Oktober 2015 über die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Bahninfrastruktur (KPFV)

Art. 38

1 In caso di investimenti in impianti a fune beneficiari di indennità della Confederazione e dei Cantoni secondo gli articoli 28–31c LTV26, si possono concludere convenzioni di finanziamento. Esse sono valide fino alla conclusione del progetto.

2 Sono considerati investimenti nell’infrastruttura di impianti a fune ai sensi dell’articolo 18a lettera b della legge del 23 giugno 200627 sugli impianti a fune il 50 per cento degli investimenti complessivi. I contributi agli investimenti sono concessi a fondo perso.

Art. 37a

Der Vertrag über Systemaufgaben nach Artikel 37 EBG ist unbefristet. Er kann mit einer Frist von zwölf Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden.

 

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