742.104.1 Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl)

742.104.1 Verordnung vom 28. Februar 2001 über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale (Alpentransit-Verordnung, AtraV)

Art. 23 Approvazione

1 Il piano settoriale e il progetto preliminare sono sottoposti congiuntamente all’approvazione del Consiglio federale.

2 Eccezionalmente, il Consiglio federale può approvare parti del progetto preliminare e del piano settoriale se:

a.
non pregiudicano il tracciato in tratte non ancora definite; e
b.
la loro realizzazione costituisce una condizione indispensabile per rispettare i tempi di costruzione pianificati per le nuove linee.

Art. 23 Genehmigung

1 Der Sachplan und das Vorprojekt werden dem Bundesrat zusammen zur Genehmigung vorgelegt.

2 Der Bundesrat kann ausnahmsweise Teile des Vorprojekts und des Sachplans genehmigen, wenn:

a.
sie die Linienführung in noch nicht bereinigten Abschnitten nicht präjudizieren; und
b.
ihre Realisierung eine unerlässliche Voraussetzung für die Einhaltung des Zeitplanes beim Bau der neuen Linien ist.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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