742.101.21 Ordinanza del 17 novembre 2020 sul personale del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (OPers-SAT)

742.101.21 Verordnung vom 17. November 2020 über das Personal der Schweizerischen Trassenvergabestelle (PVO-TVS)

Art. 21 Disposizioni transitorie

Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro è stato trasferito al SAT secondo il capoverso 4 delle disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 20187 della Lferr si applica quanto segue:

a.
i saldi attivi di tempo accumulati secondo il diritto previgente sono trasferiti;
b.
gli anni di servizio acquisiti secondo le disposizioni previgenti sono computati per i termini di disdetta secondo l’articolo 30a capoverso 2 OPers8 e per i premi di fedeltà secondo l’articolo 13 capoverso 1 della presente ordinanza.

Art. 21 Übergangsbestimmungen

Für Angestellte, deren Arbeitsverhältnis nach Absatz 4 der Übergangsbestimmungen zur Änderung des Eisenbahngesetzes vom 28. September 20187 auf die TVS übergegangen ist, gilt Folgendes:

a.
Die nach der bisherigen Regelung erworbenen Zeitguthaben werden übertragen.
b.
Die nach den bisherigen Regelungen erworbenen Dienstjahre werden für die Kündigungsfristen nach Artikel 30a Absatz 2 BPV8 und für die Treueprämie nach Artikel 13 Absatz 1 dieser Verordnung angerechnet.
 

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