742.101.21 Ordinanza del 17 novembre 2020 sul personale del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (OPers-SAT)

742.101.21 Verordnung vom 17. November 2020 über das Personal der Schweizerischen Trassenvergabestelle (PVO-TVS)

Art. 13 Premio di fedeltà

1 Gli impiegati del SAT ricevono un premio di fedeltà nella seguente misura:

a.
al compimento di 10 e 15 anni di servizio, 1/24 dello stipendio annuale;
b.
dopo ulteriori 5 anni di servizio, 1/12 dello stipendio annuale.

2 È considerato stipendio annuale lo stipendio medio degli ultimi 12 mesi.

3 Se negli ultimi cinque anni di servizio il grado di occupazione minimo dell’impiegato è risultato temporaneamente inferiore al 100 per cento, il premio di fedeltà è calcolato in base al grado di occupazione medio durante tale periodo.

4 Su richiesta, il SAT può accordare il premio di fedeltà integralmente o parzialmente sotto forma di congedo pagato.

5 I giorni di congedo secondo il capoverso 4 di cui non si è usufruito entro cinque anni dall’insorgere del diritto decadono senza indennità.

6 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non sussiste alcun diritto a un premio di fedeltà proporzionale.

Art. 13 Treueprämie

1 Angestellte der TVS erhalten eine Treueprämie in folgendem Umfang:

a.
nach Ablauf von 10 und 15 Dienstjahren je 1/24 des Jahreslohnes;
b.
nach jeweils 5 weiteren Dienstjahren 1/12 des Jahreslohnes.

2 Als Jahreslohn gilt der durchschnittliche Lohn der letzten 12 Monate.

3 Betrug der Beschäftigungsgrad während der letzten fünf Dienstjahre mindestens zeitweise weniger als 100 Prozent, so wird die Treueprämie entsprechend dem durchschnittlichen Beschäftigungsgrad während dieser Periode berechnet.

4 Die TVS kann auf Gesuch hin die Treueprämie ganz oder teilweise als bezahlten Urlaub gewähren.

5 Urlaubstage nach Absatz 4 verfallen entschädigungslos, wenn sie nicht innert fünf Jahren nach Entstehung des Anspruchs bezogen wurden.

6 Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses besteht kein Anspruch auf eine anteilmässige Treueprämie.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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