742.101.21 Ordinanza del 17 novembre 2020 sul personale del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (OPers-SAT)

742.101.21 Verordnung vom 17. November 2020 über das Personal der Schweizerischen Trassenvergabestelle (PVO-TVS)

Art. 10 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario

1 Gli impiegati prestano lavoro oltre il tempo di lavoro concordato nel contratto (lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario) se è necessario e se lo si può ragionevolmente pretendere da loro secondo le norme della buona fede.

2 Lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario sono compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. Se non una compensazione completa non è possibile, il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario non compensati sono retribuiti con lo stipendio di base senza supplemento.

Art. 10 Mehrarbeit und Überzeit

1 Die Angestellten sind zur Leistung von Arbeitszeit verpflichtet, die über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgeht (Mehrarbeit und Überzeit), wenn dies notwendig ist und ihnen nach Treu und Glauben zugemutet werden kann.

2 Mehrarbeit und Überzeit werden durch Freizeit gleicher Dauer ausgeglichen. Ist kein vollständiger Ausgleich von angeordneter Mehrarbeit und Überzeit möglich, so wird die nicht ausgeglichene Mehrarbeit und Überzeit zum Basislohn ohne Zuschlag entschädigt.

 

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