741.811 Ordinanza del 13 dicembre 1976 sul contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale

741.811 Verordnung vom 13. Dezember 1976 über einen Beitrag für die Unfallverhütung im Strassenverkehr

Art. 6 Disposizioni transitorie

1 I contributi alla prevenzione degli infortuni della circolazione stradale sono riscossi, per la prima volta, unitamente ai premi esigibili a contare dal 1° gennaio 1977.

2 Fintanto che sono istituiti gli organi del Fondo per la prevenzione degli infortuni stradali, l’esecuzione dei compiti affidatigli è demandata alla fondazione attuale «Fondo per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale».

3 Il primo periodo amministrativo della commissione scade il 3l dicembre 1980.

Art. 6 Übergangsbestimmungen

1 Die Unfallverhütungsbeiträge werden erstmals mit den ab 1. Januar 1977 fällig werdenden Prämien erhoben.

2 Bis die Organe des Fonds für Unfallverhütung im Strassenverkehr bestellt sind, werden die Aufgaben der bisherigen Stiftung «Fonds für Unfallverhütung im Strassenverkehr» übertragen.

3 Die erste Amtsdauer der Verwaltungskommission endet am 31. Dezember 1980.

 

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