741.811 Ordinanza del 13 dicembre 1976 sul contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale

741.811 Verordnung vom 13. Dezember 1976 über einen Beitrag für die Unfallverhütung im Strassenverkehr

Art. 2 Veicoli non sottoposti all’assicurazione obbligatoria

I Cantoni, come detentori dei veicoli a motore per i quali non sussiste l’assicurazione di responsabilità civile (art. 73 cpv. 1 della LF sulla circolazione stradale2), sono tenuti al contributo nella misura in cui i loro veicoli sono assicurati.

Art. 2 Nicht versicherungspflichtige Fahrzeuge

Kantone als Halter von Motorfahrzeugen, für die keine Haftpflichtversicherungspflicht besteht (Art. 73 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes2), sind insoweit beitragspflichtig, als ihre Fahrzeuge versichert sind.

 

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