741.81 Legge federale del 25 giugno 1976 concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale (Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni)

741.81 Bundesgesetz vom 25. Juni 1976 über einen Beitrag für die Unfallverhütung im Strassenverkehr (Unfallverhütungsbeitragsgesetz)

Art. 3 Istituzione

La Confederazione istituisce, sotto la designazione di «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali» (detto qui di seguito «Fondo») un ente pubblico con personalità giuridica e con sede in Berna.

Art. 3 Errichtung

Unter dem Namen «Schweizerischer Fonds für Unfallverhütung im Strassenverkehr» (im folgenden Fonds genannt) besteht eine öffentliche Anstalt mit Rechtspersönlichkeit und Sitz in Bern.

 

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