741.71 Legge federale del 19 marzo 2010 concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali (Legge sul contrassegno stradale, LUSN)

741.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG)

Art. 7 Contrassegno

1 La tassa è pagata con l’acquisto di un contrassegno.

2 Il contrassegno deve essere incollato direttamente sul veicolo prima dell’utilizzazione di una strada nazionale assoggettata alla tassa.

3 Il contrassegno può essere ceduto soltanto con il veicolo.

4 Il contrassegno è considerato annullato se:

a.
viene tolto dal veicolo dopo essere stato incollato correttamente; oppure
b.
viene staccato dal supporto a cui aderisce e non viene incollato direttamente sul veicolo.

Art. 7 Vignette

1 Die Abgabe ist durch den Kauf einer Vignette zu entrichten.

2 Bevor eine abgabepflichtige Nationalstrasse benützt wird, ist die Vignette direkt am Fahrzeug aufzukleben.

3 Sie darf nur zusammen mit dem Fahrzeug übertragen werden.

4 Sie gilt als entwertet, wenn sie:

a.
nach korrekter Befestigung vom Fahrzeug entfernt wird; oder
b.
vom Trägerpapier entfernt und nicht direkt am Fahrzeug aufgeklebt wird.
 

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