741.621 Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

741.621 Verordnung vom 29. November 2002 über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR)

Art. 16 Obbligo d’informare

Le persone che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono fornire alle autorità d’esecuzione tutte le informazioni necessarie all’applicazione della presente ordinanza e ai controlli; inoltre devono consentire a dette autorità l’accesso all’azienda per i necessari sopralluoghi.

Art. 16 Auskunftspflicht

Die unter den Geltungsbereich dieser Verordnung fallenden Personen haben der Vollzugsbehörde alle notwendigen Auskünfte zum Vollzug dieser Verordnung und für die Kontrollen zu erteilen; sie haben ihr durch Zutritt zum Betrieb die notwendigen Untersuchungen zu ermöglichen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.