741.621 Ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

741.621 Verordnung vom 29. November 2002 über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse (SDR)

Art. 12 Riempimento e svuotamento delle cisterne

1 Le operazioni di riempimento e di svuotamento delle cisterne devono essere eseguite sotto sorveglianza permanente.

2 Combustibili e carburanti liquidi come pure altri liquidi nocivi alle acque non devono essere travasati in aree da cui potrebbero raggiungere facilmente un corso di acque superficiali o sotterranee o riversarsi direttamente in una canalizzazione. Qualora tali operazioni siano eseguite regolarmente sulla stessa area e riguardino ingenti quantità di liquido, occorre inoltre osservare le prescrizioni sulla protezione delle acque.

3 Sia gli speditori sia coloro che effettuano l’operazione di riempimento sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni all’atto del riempimento delle cisterne.

Art. 12 Füllen und Entleeren von Tanks

1 Das Füllen und Entleeren der Tanks muss dauernd überwacht werden.

2 Flüssige Brenn- und Treibstoffe sowie andere wassergefährdende Flüssigkeiten dürfen nicht an Stellen umgepumpt werden, wo sie leicht in ein ober- oder unterirdisches Gewässer oder unmittelbar in die Kanalisation fliessen könnten. Werden regelmässig grössere Mengen aufgefüllt und entleert, sind zusätzlich die Vorschriften über den Gewässerschutz zu beachten.

3 Für die Einhaltung der Vorschriften beim Füllen der Tanks sind die versendenden wie die füllenden Personen verantwortlich.

 

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