741.58 Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (OSIAC)

741.58 Verordnung vom 30. November 2018 über das Informationssystem Verkehrszulassung (IVZV)

Art. 20 Sicurezza dei dati

1 I servizi autorizzati all’accesso adottano nel loro ambito di competenza i provvedimenti organizzativi e tecnici che, secondo le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati, sono necessari per tutelare i loro dati dalla perdita e da qualsiasi trattamento o consultazione illeciti e da sottrazione.

2 Nell’ambito del trattamento dei dati devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno trattato i dati, nonché le date delle relative operazioni e i dati interessati.

Art. 20 Datensicherheit

1 Die zugriffsberechtigten Stellen treffen in ihrem Bereich die nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes erforderlichen organisatorischen und technischen Massnahmen, damit ihre Daten vor Verlust und gegen jegliche unbefugte Bearbeitung, unbefugte Kenntnisnahme oder Entwendung geschützt sind.

2 Im Rahmen der Datenbearbeitung ist automatisch zu protokollieren, welcher Benutzer oder welche Benutzerin wann welche Daten bearbeitet hat.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.