741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

741.511 Verordnung vom 19. Juni 1995 über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen (TGV)

Art. 41 Esigibilità

1 L’emolumento è esigibile:

a.
con la notificazione alla persona tenuta a versarlo;
b.
in caso d’impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.

2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dall’esigibilità.

Art. 41 Fälligkeit

1 Die Gebühr wird fällig:

a.
mit der Mitteilung an die gebührenpflichtige Person;
b.
im Falle der Anfechtung mit der Rechtskraft des Beschwerdeentscheides.

2 Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Eintritt der Fälligkeit.

 

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