741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV)

Art. 66 Formazione

1 La formazione come esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e/o dei controlli dei veicoli avviene nelle materie menzionate nell’allegato 7. L’esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per entrambe queste due funzioni deve completare la sua formazione nei gruppi di materie per i quali non ha ricevuto la formazione.

2 Quanto alle conoscenze teoriche, la materia da insegnare deve essere adattata all’attività pratica degli esperti della circolazione. Durante la formazione pratica, il candidato viene istruito nello svolgimento delle operazioni tecniche e delle procedure amministrative dell’ufficio della circolazione e messo in grado di procedere da solo agli esami di conducente e/o ai controlli dei veicoli.

3 L’insegnamento teorico avviene in corsi dati da maestri con formazione tecnica e pedagogica.

4 La formazione pratica comprende istruzioni e lavori pratici. La formazione pratica degli esperti della circolazione istruiti per effettuare i controlli dei veicoli è affidata alle autorità d’immatricolazione che dispongono delle installazioni e degli apparecchi necessari.

Art. 66 Ausbildung

1 Die Ausbildung zum Verkehrsexperten für Führer- und/oder Fahrzeugprüfungen erfolgt in den Fachgruppen nach Anhang 7. Der Verkehrsexperte für Führer- oder Fahrzeugprüfungen, der Verkehrsexperte für Führer- und Fahrzeugprüfungen werden will, hat in der Ausbildung die Fachgruppen nachzuholen, in denen er nicht ausgebildet worden ist.

2 Der Lehrstoff der theoretischen Fachgruppen ist auf die praktische Tätigkeit der Verkehrsexperten auszurichten. In der praktischen Ausbildung wird der angehende Verkehrsexperte in den technischen und administrativen Betriebsablauf der Zulassungsbehörde eingeführt und zur selbständigen Abnahme von Führer- und/oder Fahrzeugprüfungen befähigt.

3 Die Ausbildung in den theoretischen Fachgruppen erfolgt in Kursen durch fachlich und pädagogisch geschulte Lehrkräfte.

4 Die praktische Ausbildung umfasst Instruktionen und praktische Arbeiten. Sie erfolgt bei Verkehrsexperten, die zur Abnahme von Fahrzeugprüfungen ausgebildet werden, durch Zulassungsbehörden, die über die erforderlichen Einrichtungen und Geräte verfügen.

 

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