741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV)

Art. 30a Notifiche trasmesse da privati in merito a carenze nell’idoneità alla guida

1 Se un privato notifica all’autorità cantonale i propri dubbi in merito all’idoneità alla guida di un’altra persona, l’autorità cantonale può chiedere al medico curante di redigere un rapporto. Se la persona che ha trasmesso la notifica lo desidera, l’autorità cantonale le garantisce la riservatezza dei suoi dati. La sua identità non può essere divulgata neppure nel quadro di un procedimento amministrativo.

2 Se la persona in questione non ha un medico curante o non ne comunica l’identità, l’autorità cantonale può ordinare, in virtù del suo potere di apprezzamento, un esame secondo l’articolo 28a.

145 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2013 4697).

Art. 30a Meldungen von Privatpersonen über Fahreignungsmängel

1 Meldet eine Privatperson der kantonalen Behörde Zweifel an der Fahreignung einer anderen Person, so kann die kantonale Behörde beim behandelnden Arzt einen Bericht einholen. Auf Wunsch der meldenden Person sichert sie dieser Vertraulichkeit zu. Ihre Identität darf auch im Rahmen von Administrativverfahren nicht preisgegeben werden.

2 Hat die gemeldete Person keinen behandelnden Arzt oder gibt sie diesen nicht bekannt, so kann die kantonale Behörde nach pflichtgemässem Ermessen eine Untersuchung nach Artikel 28a anordnen.

144 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Juli 2014 (AS 2013 4697).

 

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