741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV)

Art. 17a Corsa di esercitazione

1 È considerata corsa di esercitazione ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente non deve essere titolare di una licenza per allievo conducente e che serve da preparazione a un esame pratico di conducente.

2 Durante le corse d’esercitazione con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 per cui non è necessaria la licenza per allievo conducente, possono essere trasportati l’accompagnatore giusta l’articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l’esperto della circolazione e altri allievi conducenti; il conducente deve recare seco una conferma dell’ammissione all’esame di conducente della categoria D o della sottocategoria D1.

3 La conferma dell’iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 autorizza i titolari della licenza di condurre della categoria speciale G a effettuare corse di esercitazione con trattori la cui velocità massima non superi 40 km/h. Non è ammesso condurre veicoli speciali. Il traino di rimorchi è ammesso soltanto durante il tragitto verso il luogo dove si svolge il corso e durante il corso. Gli organizzatori di corsi di guida di trattori possono confermare l’iscrizione al più presto un mese prima della data del corso.

88 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183).

Art. 17a Übungsfahrt

1 Als Übungsfahrt gilt jede Fahrt mit einem Motorfahrzeug, dessen Führer nicht im Besitz eines Lernfahrausweises sein muss und die als Vorbereitung auf eine praktische Führerprüfung durchgeführt wird.

2 Auf Übungsfahrten mit Fahrzeugen der Kategorie D oder der Unterkategorie D1, für die kein Lernfahrausweis erforderlich ist, dürfen die Begleitperson nach Artikel 15 Absatz 1 SVG, der Fahrlehrer, der Verkehrsexperte sowie weitere Fahrschüler mitfahren; der Fahrzeugführer hat eine Bestätigung über die Zulassung zur Führerprüfung der Kategorie D oder der Unterkategorie D1 mitzuführen.

3 Die Bestätigung der Anmeldung zu einem anerkannten Traktorfahrkurs nach Artikel 4 Absatz 3 berechtigt die Inhaber des Führerausweises der Spezialkategorie G zum Durchführen von Übungsfahrten mit Traktoren, die eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h aufweisen. Das Führen von Ausnahmefahrzeugen ist nicht gestattet. Anhänger dürfen ausschliesslich auf dem direkten Weg zum Kursort und während des Kurses mitgeführt werden. Die Veranstalter von Traktorfahrkursen dürfen die Anmeldung frühestens einen Monat vor dem Kursbesuch bestätigen.

89 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 28. März 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 2183).

 

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