741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV)

741.31 Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV)

Art. 53a Ammontare delle prestazioni

Il Fondo nazionale di garanzia copre la responsabilità per i danni causati da:

a.
veicoli a motore o rimorchi non identificati o non assicurati, secondo quanto previsto dall’assicurazione minima obbligatoria;
b.
veicoli a motore non identificati o non assicurati secondo l’articolo 38, per un ammontare di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone;
c.
ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli non identificati, senza copertura assicurativa o con una copertura insufficiente, per un ammontare di due milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.

132 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933).

Art. 53a Umfang der Leistungen

Der Nationale Garantiefonds deckt die Haftung für Schäden, die verursacht werden durch:

a.
nicht ermittelte oder nicht versicherte Motorfahrzeuge oder Anhänger: im Umfang der obligatorischen Mindestversicherung;
b.
nicht ermittelte oder nicht versicherte Motorfahrzeuge nach Artikel 38: im Umfang von 2 Millionen Franken je Unfallereignis für Personen- und Sachschäden zusammen;
c.
nicht ermittelte, ungenügend versicherte oder nicht versicherte Radfahrer oder Benützer von fahrzeugähnlichen Geräten: im Umfang von 2 Millionen Franken je Unfallereignis für Personen- und Sachschäden zusammen.

130 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 12. Okt. 2011, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2011 4933).

 

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