741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV)

741.31 Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV)

Art. 32 Macchine per la costruzione di strade

1 Le macchine operatrici semoventi per le quali non esistono né licenza di circolazione né targhe di controllo possono essere usate per effettuare lavori sulle strade dove la circolazione non è completamente sospesa soltanto se l’impresario prova che, quale detentore di tutte le macchine adoperate, è assicurato per la responsabilità civile conformemente alla legge.

2 L’articolo 29 è applicabile per analogia.

Art. 32 Strassenbaumaschinen

1 Die Verwendung selbstfahrender Arbeitsmaschinen ohne Fahrzeugausweis und Kontrollschilder bei Arbeiten auf Strassen, die dem Verkehr nicht völlig verschlossen sind, ist nur gestattet, wenn der Unternehmer nachweist, dass er als Halter aller eingesetzten Maschinen dieser Art nach Massgabe des SVG gegen Haftpflicht versichert ist.

2 Artikel 29 dieser Verordnung gilt sinngemäss.

 

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