741.31 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV)

741.31 Verkehrsversicherungsverordnung vom 20. November 1959 (VVV)

Art. 10a Permessi generali per l’uso dei veicoli di riserva

1 L’autorità può rilasciare permessi generali per l’uso dei veicoli di riserva alle aziende che dispongono di veicoli propri di riserva. Deve essere rilasciato un permesso generale per l’uso dei veicoli di riserva se diversi singoli detentori dispongono di un veicolo di riserva comune e sono collegati tramite un’organizzazione di utenza comunitaria, ad esempio una centrale di tassì. Il permesso è limitato a un anno e può essere prorogato ogni volta di un anno.

2 Il permesso è rilasciato se:

a.
il veicolo di riserva è in grado di funzionare con sicurezza; e
b.
il controllo ufficiale più recente del veicolo di riserva al momento del rilascio o della proroga del permesso non è anteriore al controllo ufficiale più recente per l’immatricolazione ordinaria.

3 Nel permesso per l’uso del veicolo di riserva oppure in un allegato del permesso vengono iscritti i numeri delle targhe e la marca del veicolo o dei veicoli da sostituire. Per un veicolo di riserva di diversi singoli detentori deve essere iscritta la designazione dell’organizzazione d’utenza comunitaria, ad esempio di una centrale di tassì.

4 Il permesso per l’uso dei veicoli di riserva è valido soltanto se in pari tempo viene recata seco la licenza di condurre del veicolo non utilizzabile.

41 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383).

Art. 10a Generelle Ersatzfahrzeugbewilligungen

1 Die Behörde kann Unternehmen, die über betriebseigene Ersatzfahrzeuge verfügen, generelle Ersatzfahrzeugbewilligungen erteilen. Eine generelle Ersatzfahrzeugbewilligung ist zu erteilen, wenn mehrere Einzelhalter über ein gemeinsames Ersatzfahrzeug verfügen und durch eine gemeinsam genutzte Organisation, beispielsweise eine Taxizentrale, verbunden sind. Die Bewilligung ist auf ein Jahr zu befristen und kann jeweils um ein Jahr verlängert werden.

2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn:

a.
das Ersatzfahrzeug betriebssicher ist; und
b.
die letzte amtliche Prüfung des Ersatzfahrzeugs bei der Erteilung oder Verlängerung der Bewilligung nicht weiter zurückliegt als die letzte amtliche Prüfung bei der ordentlichen Immatrikulation.

3 Im Fahrzeugausweis für Ersatzfahrzeuge oder in einem Anhang zum Fahrzeugausweis werden die Kontrollschild-Nummern und die Marke des Fahrzeuges oder der Fahrzeuge eingetragen, die zu ersetzen sind. Bei einem Ersatzfahrzeug mehrerer einzelner Halter ist die Bezeichnung der gemeinsam genutzten Organisation, beispielsweise einer Taxizentrale, einzutragen.

4 Der Ersatzfahrzeugausweis ist nur gültig, wenn gleichzeitig der Fahrzeugausweis des nicht gebrauchsfähigen Fahrzeuges mitgeführt wird.

39 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. April 2001, in Kraft seit 1. Juni 2001 (AS 2001 1383).

 

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