741.213.3 Ordinanza del DATEC del 28 settembre 2001 concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d'incontro

741.213.3 Verordnung des UVEK vom 28. September 2001 über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen

Art. 4 Misure di diritto della circolazione

1 Una regolamentazione che deroghi, mediante segnaletica, alla precedenza da destra è ammessa soltanto se:

a.
lo richiede la sicurezza stradale; o
b.
la strada alla quale si deve concedere la precedenza fa parte di una rete viaria destinata alla circolazione dei velocipedi.5

2 L’allestimento di passaggi pedonali è vietato. In zone con limite di velocità massimo di 30 km/h possono tuttavia essere disposti passaggi pedonali se, per ragioni particolari, occorre dare la precedenza ai pedoni, segnatamente in prossimità di scuole e ricoveri.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 mag. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2163).

Art. 4 Verkehrsrechtliche Massnahmen

1 Eine vom Rechtsvortritt abweichende Regelung durch Signale ist nur zulässig, wenn:

a.
die Verkehrssicherheit es erfordert; oder
b.
die Strasse, welcher der Vortritt eingeräumt werden soll, Teil eines festgelegten Wegnetzes für den Fahrradverkehr ist.5

2 Die Anordnung von Fussgängerstreifen ist unzulässig. In Tempo-30-Zonen dürfen jedoch Fussgängerstreifen angebracht werden, wenn besondere Vortrittsbedürfnisse für Fussgänger dies erfordern, namentlich bei Schulen und Heimen.

5 Fassung gemäss Ziff. I der V des UVEK vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2163).

 

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