741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr)

741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

Art. 50 Cartelli di località

1 Sulle strade principali sono collocati cartelli di località portanti un’iscrizione bianca su fondo blu («Inizio della località sulle strade principali»; 4.27; « Fine della località sulle strade principali» ; 4.28). Sulle strade secondarie sono collocati cartelli di località portanti un’iscrizione nera su fondo bianco («Inizio della località sulle strade secondarie»; 4.29; «Fine della località sulle strade secondarie»; 4.30). Sulle autostrade e sulle semiautostrade, non vi sono cartelli di località.

2 La parte anteriore del cartello di località costituisce il segnale «Inizio della località sulle strade principali» o «lnizio della località sulle strade secondarie»; porta il nome della località e sotto di esso, se la località è situata nella zona di frontiera tra Cantoni, le lettere distintive attribuite al Cantone sul territorio del quale è collocato il cartello.

3 A tergo del cartello di località figura il segnale «Fine della località sulle strade principali» o «Fine della località sulle strade secondarie»; vi figura nello spazio superiore il nome della prossima località e, nello spazio inferiore, quello della prossima località di destinazione importante e la sua distanza. Se segue una biforcazione, possono essere indicate due località di destinazione importanti.

4 I segnali «lnizio della località sulle strade principali» o «lnizio della località sulle strade secondarie» sono collocati dove inizia la zona con abitazioni sparse; non devono essere collocati dopo il segnale indicante l’inizio della limitazione generale di velocità all’interno delle località (art. 22 cpv. 3).

5 Dove due località si toccano, il segnale di località porta su ambedue i lati il segnale «Inizio della località sulle strade principali» o «Inizio della località sulle strade secondarie».

6 Per indicare le sommità dei passi, bisogna utilizzare cartelli di località sui quali figura, da entrambi i lati, il nome del colle completato eventualmente dalla designazione «Passo» e dall’indicazione dell’altitudine.

Art. 50 Ortschaftstafeln

1 Auf Hauptstrassen stehen Ortschaftstafeln mit weisser Schrift auf blauem Grund («Ortsbeginn auf Hauptstrassen», 4.27; «Ortsende auf Hauptstrassen», 4.28). Auf Nebenstrassen stehen Ortschaftstafeln mit schwarzer Schrift auf weissem Grund («Ortsbeginn auf Nebenstrassen», 4.29; «Ortsende auf Nebenstrassen», 4.30). Auf Autobahnen und Autostrassen stehen keine Ortschaftstafeln.

2 Die Vorderseite der Ortschaftstafel zeigt das Signal «Ortsbeginn auf Hauptstrassen» oder «Ortsbeginn auf Nebenstrassen» mit dem Namen der Ortschaft, unter dem im Grenzgebiet der Kantone die Kennbuchstaben des entsprechenden Kantons stehen.

3 Die Rückseite der Ortschaftstafel zeigt das Signal «Ortsende auf Hauptstrassen» oder «Ortsende auf Nebenstrassen»; sie trägt im oberen Feld den Namen der nächsten Ortschaft, im unteren Feld den Namen des nächsten Fernzieles sowie dessen Entfernung. Folgt eine Gabelung, können zwei Fernziele angegeben werden.

4 Die Signale «Ortsbeginn auf Hauptstrassen» und «Ortsbeginn auf Nebenstrassen» werden aufgestellt, wo das locker überbaute Ortsgebiet beginnt; sie dürfen nicht nach dem Signal stehen, das die allgemeine Höchstgeschwindigkeit innerorts anzeigt (Art. 22 Abs. 3).

5 Wo sich zwei Ortschaften berühren, zeigt die Ortschaftstafel auf beiden Seiten das Signal «Ortsbeginn auf Hauptstrassen» oder «Ortsbeginn auf Nebenstrassen».

6 Zur Angabe von Passhöhen dienen Ortschaftstafeln, auf denen beidseitig der Name des Passes aufgeführt ist, allenfalls ergänzt mit dem Zusatz «Passhöhe» und der Höhenangabe.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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