741.21 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr)

741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

Art. 23 Velocità minima

1 Il segnale «Velocità minima» (2.31) indica, in km/h, la velocità al di sotto della quale i veicoli non devono circolare quando le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone. I veicoli con i quali non è né possibile né permesso circolare alla velocità indicata (per es. per le particolarità del veicolo o del carico) non sono autorizzati a proseguire. La velocità minima segnalata è soppressa con il segnale «Fine della velocità minima» (2.54).

2 Se la velocità minima deve essere osservata su tutta la carreggiata, bisogna annunciarlo per tempo, al più tardi prima dell’ultima possibilità di deviazione (art. 16 cpv. 3).

Art. 23 Mindestgeschwindigkeit

1 Das Signal «Mindestgeschwindigkeit» (2.31) nennt die Geschwindigkeit in Stundenkilometern, die bei günstigen Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen nicht unterschritten werden darf. Fahrzeugen, die nicht so schnell fahren können oder dürfen (z. B. wegen Besonderheiten des Fahrzeuges oder der Ladung), ist die Weiterfahrt untersagt. Die signalisierte Mindestgeschwindigkeit wird mit dem Signal «Ende der Mindestgeschwindigkeit» (2.54) aufgehoben.

2 Gilt die Mindestgeschwindigkeit für die ganze Fahrbahn, wird sie spätestens bei der letzten Umfahrungsmöglichkeit angekündigt (Art. 16 Abs. 3).

 

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