741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC)

741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)

Art. 32 Illuminazione di rimorchi e veicoli rimorchiati nonché uso di luci di lavoro e luci orientabili

(art. 41 LCStr)

1 Le luci dei rimorchi e dei veicoli rimorchiati devono essere accese contemporaneamente a quelle del veicolo trattore, salvo qualora sul veicolo trattore siano usate soltanto le luci di circolazione diurna. In presenza di più rimorchi, è sufficiente che siano accese le luci posteriori dell’ultimo rimorchio.

2 Le luci di lavoro e le luci orientabili possono essere utilizzate solo per il tempo indispensabile per svolgere l’attività in questione.

135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4687).

Art. 32 Beleuchtung von Anhängern und geschleppten Fahrzeugen sowie Verwendung von Arbeitslichtern und Suchlampen


(Art. 41 SVG)

1 Anhänger und geschleppte Fahrzeuge sind gleichzeitig mit dem Zugfahrzeug zu beleuchten, ausser wenn am Zugfahrzeug nur Tagfahrlichter verwendet werden. Bei mehreren Anhängern eines Zugs müssen rückwärtige Lichter nur am letzten Anhänger brennen.

2 Arbeitslichter und Suchlampen dürfen verwendet werden, soweit sie für die entsprechende Tätigkeit unerlässlich sind.

133 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 29. Nov. 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 4687).

 

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